Sanzioni relative ai tempi di guida e riposo Art. 174 cds (codice della strada)
Le sanzioni che riguardano i tempi di guida e di riposo sono definite nell’art. 174 del codice della strada. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
Il codice della strada suddivide le sanzioni in fasce di gravità. Sottostante potete trovare una tabella che spiega meglio le fasce di gravità delle sanzioni relative ai tempi di guida e di riposo. Il conducente e l’azienda sono entrambi responsabili per sanzioni relative ai tempi di guida e di riposo e per l’azienda è prevista un’ulteriore sanzione dell’articolo 174 comma 14. L’ultimo articolo non viene contestato all’impresa nel caso di infrazioni con gravità lieve ed in cui l’azienda può provare che ha compiuto la formazione, istruzione e controllo tramite i documenti previsti.
Fasce di gravità tempi di guida e riposo
Tempi di guida giornalieri | Eccedenza 0-10% | Eccedenza 10-20% | Eccedenza >20% |
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9 ore di guida | 09:01 – 09:54 | 09:55 – 10:48 | 10:49 – … |
10 ore di guida | 10:01 – 11:00 | 11:01 – 12:00 | 12:01 – … |
Tempi di riposo giornalieri | Eccedenza 0-10% | Eccedenza 10-20% | Eccedenza >20% |
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9 ore di riposo | 08:59 – 08:06 | 08:05 – 07:12 | 07:11 – … |
11 ore di riposo | 10:59 – 09:54 | 09:53 – 08:48 | 08:47 – … |
Tempi di guida settimanali | Eccedenza 0-10% | Eccedenza 10-20% | Eccedenza >20% |
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56 ore di guida settimanali | 56:01 – 61:36 | 61:37 – 67:12 | 67:13 – … |
90 ore di guida settimanali | 90:01 – 99:00 | 99:01 – 108:00 | 08:47 – … |
Tempi di riposo settimanali | Eccedenza 0-10% | Eccedenza 10-20% | Eccedenza >20% |
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45 ore di riposo sett. regolare | 44:59 – 40:30 | 40:29 – 36:00 | 35:59 – … |
24 ore di riposo sett. ridotto | 23:59 – 21:36 | 21:35 – 19:12 | 19:11 – … |
Per tutte le infrazioni del codice stradale 174 dai comma 1 al 12, escluso il comma 4, commesse da autisti attivi nell’autotrasporto di cose o persone hanno la possibilità di effettuare il pagamento immediato in strada. Il pagamento immediato in strada per le sanzioni entro il 10% di gravità non è previsto e per tutti gli altri sanzioni che vengono pagate entro 5 giorni viene applicata una riduzione del 30 % per le sanzioni pecuniarie.

Immagine: Sanzioni tachigrafo e tempi di guida e riposo
Tabella sanzioni codice della strade – tempi di guida e di riposo
Ipotesi | Eccedenza 0-10% | Eccedenza 10-20% | Eccedenza >20% |
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Periodo di guida giornaliero (mass. 9 ore al giorno o mass. 10 ore x 2 volte a settimana | ore diurne: € 41,00 ore notturne: € 54,67 0 punti | ore diurne: € 326,00 ore notturne: € 434,67 2 punto | ore diurne: € 434,00 ore notturne: € 578,67 10 punti |
Periodo di guida settimanale | ore diurne: € 41,00 ore notturne: € 54,67 0 punti | ore diurne: € 272,00 ore notturne: € 362.67 1 punto | ore diurne: € 434,00 ore notturne: € 578,67 2 punti |
Periodo di riposo giornaliero | ore diurne: € 218,00 ore notturne: € 290,67 0 punti | ore diurne: € 380,00 ore notturne: € 506,67 5 punti | ore diurne: € 434,00 ore notturne: € 578,67 10 punti |
Periodo di riposo settimanale regolare | Nessuna sanzione fino a 40 ore e 30min | ore diurne: € 380,00 ore notturne: € 506,67 5 punti | ore diurne: € 434,00 ore notturne: € 578,67 10 punti |
Periodo di riposo settimanale ridotto | Nessuna sanzione fino a 21 ore e 36min | ore diurne: € 380,00 ore notturne: € 506,67 5 punti | ore diurne: € 434,00 ore notturne: € 578,67 10 punti |
Periodo di riposo settimanale ridotto | Nessuna sanzione fino a 21 ore e 36min | ore diurne: € 380,00 ore notturne: € 506,67 5 punti | ore diurne: € 434,00 ore notturne: € 578,67 10 punti |
Interruzione della guida | Sanzione |
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riduzione di almeno 45min dopo 4 ore e 30min di guida o intercalate in tale periodo di guida almeno 15min e 30min | ore diurne: € 168,00 ore notturne: € 224,00 2 punti |
Mancata tenuta regolare estratto del registro di servizi |
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ore diurne: € 334,00 ore notturne: € 445,33 0 punti |
Impresa che non osserva le disposizioni del Reg. (CE) 561/2006, art. 10 |
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… ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene sxaduti, incompleti o alterati: € 334-€ 1.334 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce |
Obbligo cronotachigrafo |
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Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo. |
Foglio di registrazione/sceda conducente mancante |
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Ciunque non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo. |
Titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto |
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Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di un cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 808 a euro 3.234. |
Si avvisano i gentili lettori che la tabella sopra indicata è frutta di una libera opinione alla norma a cui fa riferimento e rappresenta un sintesi dell’articolo 174 del codice della strada.
Scarico ed archiviazione dei file .DDD automatica
La sanzione che riguarda l’archiviazione dei dati da parte dell’impresa e quindi lo scarico dei dati dalla memoria di massa e della carta del conducente è definita nell’art. 174, comma 14c del codice della strada: L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 334 a euro 1.334 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Le soluzioni FleetGO vi aiutano ad evitare questa sanzione tramite lo scarico automatico dei dati del cronotachigrafo digitale e della carta del conducente da remoto. I dati scaricati vengono trasferiti automaticamente e direttamente sulla piattaforma Cloud FleetGO, dove vengono archiviati e controllati sulla loro completezza. Ovviamente è anche importante di conoscere tutti i simboli del tachigrafo per inserire le attività.
Analisi dei tempi di guida e di riposo dei conducenti
Anche la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. Per evitare sanzioni e multe alte per i tempi di guida e di riposo dei vostri conducenti, allora vi consigliamo di utilizzare anche la soluzione d’analisi dei tempi di guida dei vostri conducenti. Riceverete una panoramica sulle attività e sui tempi di guida rimanente per ogni autista che possono essere scaricati come file .PDF o .CSV. In più potete mandare direttamente dalla piattaforma lettere d’infrazioni ai vostri autisti.
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