Esenzioni dall’obbligo del tachigrafo
Tramite il regolamento UE 561 del 2006, che ha armonizzato il traffico stradale all’interno dell’UE, il tachigrafo digitale è diventato obbligatorio per i nuovi veicoli pesanti e ha gradualmente sostituito i tachigrafi analogici.
Tuttavia, è importantissimo sapere quando i tuoi veicoli devono essere dotati di un tachigrafo a causa dei regolamenti che riguardano l’obbligo del tachigrafo. La massa massima ammissibile, così come il luogo di origine e destinazione delle merci trasportate, svolge un ruolo cruciale. A causa della complessità dell’argomento, abbiamo creato una panoramica per te, dalla quale puoi prendere i casi eccezionali di dovere per i tachigrafi digitali.
Quali sono le esenzioni relative all’obbligo del tachigrafo sul livello europeo?
- veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri
- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari
- veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità
- veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio
- veicoli speciali adibiti ad usi medici
- carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione
- veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7.5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci
- veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci
Quali sono le esenzioni relative all’obbligo del tachigrafo sul livello nazionale?
Il decreto ministero dei Trasporti del 20/06/2007 ha approvato ulteriori esenzioni a livello nazionale che si basano sul regolamento 3821/85 e successive modificazioni.
- veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale (tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituiscal’attività principale del conducente);
- veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione e radio;
- veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro.
Per determinati veicoli e trasporti stradali è stato precisato che: «L’art. 3, par.1, lett. h), del Reg. (CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali effettuati con “veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci”. Ove invece il trasporto di merce sia riconducibile a un’attività espletata a fini commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il dispositivo cronotachigrafo in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006.
Il decreto ministeriale esenta i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportarti al primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la raccolta e se circolanti a vuoto. Non sono, invece, compresi nell’esenzione i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all’altro o da un centro di raccolta ad uno di smaltimento» (circolare interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot.n. 17598 del 22 luglio 2011).

Immagine: Esenzioni dal obbligo del tachigrafo
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